TERZO SETTORE, NELLA DELEGA FISCALE ANCHE LA REVISIONE DELLA MINI IRES*****IL REGIME IVA SI ADEGUA ALLE PECULIARITÀ DEL PIANETA NON PROFIT

Articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore del 16 marzo 2023

TERZO SETTORE, NELLA DELEGA FISCALE ANCHE LA REVISIONE DELLA MINI IRES

Razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale degli enti del terzo settore e suo coordinamento con le nuove regole Ires. Questi i due importanti aspetti che emergono dal testo della delega fiscale e che interessano i criteri di tassazione dei redditi prodotti dall’eterogeneo mondo del terzo settore, le cui regole tributarie finalmente potranno entrare a pieno titolo nel nuovo assetto del sistema fiscale italiano.

Sotto questo profilo sono tre gli aspetti più rilevanti contenuti nella bozza del Ddl delega che meritano una specifica menzione. Il primo attiene all’inserimento, tra i principi generali, di puntuali interventi di razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale degli enti del Terzo settore (Ets) e degli enti non commerciali, in ottica di coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario.

Aspetto di non poco conto considerato il fatto che la fiscalità degli Ets non si esaurisce nelle misure specifiche contenute nel decreti di riforma (Dlgs 117 e 112 del 2017) ma in alcuni casi si richiama alle regole generali del Tuir. Pensiamo agli Ets di natura commerciale diversi dalle imprese sociali oppure, in molti casi, alla tassazione delle attività cosiddette «diverse», ovvero strumentali allo svolgimento di attività di interesse generale. A questo si aggiunga il necessario coordinamento delle regole generali Iva (si veda pezzo di spalla) con riferimento alle diverse qualifiche introdotte dalla riforma del terzo settore.

Il secondo aspetto riguarda il necessario coordinamento tra la nuova disciplina Ires con doppia aliquota (si veda il Sole 24 ore dell’11 marzo) e le peculiarità degli enti non commerciali e del terzo settore. Il regime duale che emerge dal testo della legge delega prevede, infatti, una prima aliquota ridotta applicabile ai redditi prodotti nell’esercizio che potrà «cristallizzarsi» se entro due anni vengono effettuati investimenti qualificati o nuove assunzioni e gli utili vengono mantenuti in apposita riserva. In caso di mancato rispetto di tali criteri scatta una tassazione sul reddito prodotto fino a concorrenza dell’aliquota ordinaria.

Tale assetto, riferito al reddito d’impresa, dovrà essere confrontato con le caratteristiche degli enti non commerciali per i quali il reddito complessivamente prodotto non coincide con il reddito d’impresa, essendo formato dalle singole categorie reddituali. In questo senso nei decreti attuativi occorrerà stabilire, innanzitutto, se per gli enti non commerciali la doppia aliquota si renderà applicabile solo ai redditi d’impresa o anche alle altre categorie reddituali. Nel primo caso potrebbe esservi maggiore coerenza con il testo della delega con conseguente applicazione del regime ordinario Ires alle categorie diverse dal reddito d’impresa. Resterebbe il rischio di trovarsi di fronte a diversi regimi Ires in capo al medesimo ente. A questo si aggiunga l’opportunità di adeguare gli investimenti «qualificati» che consentono di accedere all’aliquota ridotta alle peculiarità degli enti non commerciali spesso impegnati in attività di interesse generale non tipicamente imprenditoriali.

La delega fiscale sarà l’occasione anche per rivedere in ottica di maggiore coerenza la cosiddetta “mini Ires” (articolo 6 Dpr 601/1973), che prevede il dimezzamento dell’Ires per determinate categorie di soggetti che svolgono attività di utilità sociale ma che non è stata ancora coordinata con la riforma del terzo settore. Da ultimo l’articolo 6 del testo di delega prevede un intervento particolarmente utile per le realtà che stanno valutando in questa fase l’ingresso nel registro del terzo settore. È previsto un regime speciale per gli enti che vedranno mutare la qualifica fiscale della propria attività da commerciale a non commerciale e viceversa, semplicemente a seguito della applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma del terzo settore (articolo 79 Dlgs 117/17). Una misura che riprende quanto a suo tempo previsto per le Onlus e che consente di evitare l’effetto fiscale derivante dalla estromissione dei beni dal regime d’impresa in tal caso non legata ad una diversa destinazione dei beni, ma solo all’applicazione dei nuovi criteri normativi.

IL REGIME IVA SI ADEGUA ALLE PECULIARITÀ DEL PIANETA NON PROFIT

La delega fiscale si propone come obiettivo principale di armonizzare la disciplina in materia di Iva con le disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts). Quest’ultimo non ha previsto una vera e propria revisione in materia, limitandosi ad intervenire, in coerenza con la legge delega, su due aspetti principali.

In primis sul coordinamento del regime Onlus con la qualifica di Ets. L’impatto più evidente in tal senso riguarda le attività esenti. A partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue, il riferimento alla qualifica Onlus contenuto nell’articolo 10, numeri 15), 19), 27-ter), Dpr 633/1972 verrà sostituito da quello di «Ets non commerciali».

Il secondo aspetto riguarda invece le semplificazioni (articolo 86 Cts) previste per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Se tali realtà decidono di optare per il regime forfettario dell’articolo 86, si ammette la possibilità di ottenere un esonero dal versamento Iva e dalla presentazione della relativa dichiarazione, nonché dalla conservazione dei registri e dei documenti. Il richiamo contenuto nel testo consentirà, dunque, di operare l’atteso coordinamento della disciplina Iva con le peculiarità degli Ets e degli enti non profit. Un primo aspetto potrebbe riguardare le novità che interesseranno le realtà associative a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. Il Dl 146/2021 ha previsto l’attrazione in campo Iva, seppur in esenzione, delle principali operazioni poste in essere da tali realtà (articoli 4 e 10, Dpr 633/1972) con un possibile aggravio degli oneri amministrativi. Pensiamo ai corrispettivi specifici e alle quote supplementari versate dagli associati, soci, partecipanti e tesserati oggi considerate fuori campo Iva e dunque escluse da ogni adempimento. In un’ottica di semplificazione degli adempimenti previsti per gli enti non commerciali di piccole dimensioni, si potrebbe prevedere l’esonero dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, eccetto quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Altro fronte su cui dovranno cimentarsi i decreti attuativi riguarda il quadro delle attività esenti dal tributo, molte delle quali assumono un ruolo rilevante nel contesto del terzo settore. Pensiamo all’assistenza socio-sanitaria di cui all’articolo 10, numero 27-ter, Dpr 633/1972. Il relativo regime di esenzione potrebbe essere esteso, ad esempio, anche alle imprese sociali e altre tipologie di Ets, oltre che a quelli “non commerciali”, a condizione che perseguano le finalità sociali contemplate dalla norma, aggiornando così la disciplina alle nuove qualifiche introdotte dalla riforma.

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