Articolo pubblicato su NT+ Fisco Norme & Tributi martedì 7 Giugno 2022
A cura di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
Terzo settore, modelli di bilancio facoltativi vale solo se l’ente si iscrive nel Registro unico a fine trimestre 2021. Stando agli ultimi dati riportati sul sito del Ministero del lavoro, sono oltre 85mila (su un totale di circa 87mila) gli enti che, dai previgenti registri delle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, hanno completato il loro ingresso nel Registro unico del Terzo settore (Runts).
A queste si aggiungono le oltre 23mila imprese sociali e coop. sociali. L’iscrizione nel Runts è condicio sine qua non per l’utilizzo della qualifica di ente del Terzo settore (Ets), nonché per i benefici e gli adempimenti ad essa legati. Tra questi si pensi, ad esempio, all’obbligo di deposito dei bilanci – la cui deadline è fissata al 30 giugno di ogni anno (art. 48, comma 3 Dlgs 117/2017 o “Cts”) – nonché al connesso onere di redigere gli stessi secondo la nuova modulistica. Vale a dire in base a quegli schemi di bilanci introdotti per gli Ets con il DM 5 marzo 2020 e già efficaci a decorrere dal bilancio d’esercizio 2021.
Tenuto conto che l’obbligo di deposito dei bilanci scatta solo al perfezionamento della procedura di iscrizione nel Runts, il termine del 30 giugno prossimo interesserà, a ben vedere, i soli enti che sono già collocati in una delle sezioni del Registro unico ( cfr. Nota Min. lavoro 5941 del 5 aprile 2022).
Va peraltro considerato che per gli enti che si iscriveranno nel Runts nell’ultimo trimestre di quest’anno, il Ministero ha confermato la chance di non presentare in sede d’iscrizione i bilanci 2021 secondo i nuovi schemi (di cui al DM 5 marzo 2020). Un chiarimento che, a ben vedere, si giustifica nel senso di non sovraccaricare gli enti coinvolti nelle procedure d’iscrizione in termini di oneri amministrativi.
Altro profilo riguarda invece gli enti neocostituiti che, in assenza di bilancio, non sono interessati da questo onere di deposito in sede di iscrizione. Per tali enti, ove la costituzione avvenga nell’ultimo trimestre 2022, in coerenza con l’orientamento di prassi, dovrebbe ritenersi ammissibile la previsione di un esercizio sociale più lungo al termine del quale verrà redatto il bilancio con i nuovi schemi di cui al DM 5 marzo 2020 (Nota Min. lavoro 5176 del 16.4.2021).
Quanto chiarito dal Ministero non fa altro che confermare l’impianto del Codice del Terzo settore, in cui gli obblighi di deposito e di compliance alla normativa non vanno intesi come un aggravio in termini di adempimenti richiesti agli Ets. Piuttosto, vanno inquadrati sulla base di una lettura organica di tutto il sistema ordinamentale del Terzo settore. Si tratta, cioè, di previsioni introdotte dal legislatore per incentivare il sistema di trasparenza posto alla base della riforma e peraltro graduate in base alla dimensione dell’ente. In questo senso, per gli Ets di piccole dimensioni l’unico adempimento previsto dal Cts è il deposito del solo bilancio d’esercizio, peraltro nella forma semplificata del rendiconto per cassa e non anche del bilancio sociale. Quest’ultimo infatti scatta solo per gli Ets più strutturati, con volumi di ricavi superiori ad 1 milione di euro (art. 14 Cts).