Terzo settore, persone giuridiche nel board senza la maggioranza

Gli enti del Terzo settore (Ets) trovano indicazioni sulla governance anche fuori dal Codice (Cts). Sono numerose le questioni con cui le realtà che scelgono di iscriversi al Registro unico (Runts) si confrontano in sede di adeguamento statutario. Se per alcune la risposta è facilmente rinvenibile nel Cts, per altre occorre interpretare altre norme presenti nel l’ordinamento. Si può fare chiarezza rispondendo ad alcuni quesiti pervenuti sulla piattaforma del Modulo 24 Terzo settore.

1 Una persona giuridica può essere nominata come amministratore di associazioni e fondazioni, dotate della qualifica di Ets?

Non sembrano esserci preclusioni. Sia nel Codice civile sia nel Cts non ci sono divieti. C’è anche lo Studio n. 9/2022 del Consiglio nazionale del Notariato, che con particolare riguardo alle associazioni Ets ha rilevato che, spettando in linea generale all’organo assembleare la nomina dei consiglieri, prevedere nella governance un amministratore ente (cioè. società di capitali) potrebbe portare a un esautoramento delle competenze dell’assemblea. Tuttavia non rinvenendosi alcune preclusione né all’interno delle norme sulla responsabilità degli amministratori nelle associazioni (articoli 18 e 22 del Codice civile) né in quelle del Cts (articolo 26), si è ritenuao ammissibile la nomina di persone giuridiche nel cda, a condizione che queste non costituiscano la maggioranza dell’organo gestore.

2 L’amministratore di un Ets che non riceva un compenso per la carica è da considerarsi come volontario?

La gratuità della carica non qualifica automaticamente l’amministrazione dell’Ets come volontario: tale qualifica non si esaurisce nella sola gratuità della prestazione svolta. Piuttosto, assieme al divieto di remunerazione, occorre ci sia anche la spontaneità e personalità della prestazione. Deve, cioè, trattarsi di un’attività imputabile a colui che, per libera scelta, intende svolgere un’attività per l’Ets che vada a beneficio della comunità e del bene comune. Quindi non è escluso che l’amministratore sia volontario dell’Ets, ma di certo non può essere considerato tale per la sola gratuità della carica sociale rivestita. Va considerato, da un lato, che l’amministratore svolge il mandato sulla base di un vincolo di natura obbligatoria con l’Ets. Dall’altro, non è escluso che possa ricevere compensi o rimborsi per l’attività svolta, sempreché nei limiti di cui all’articolo 8 del Cts. Lo dimostra lo stesso Cts: l’articolo 17, comma 6 esclude la qualifica di volontario per l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3 In che limiti un ex dipendente pubblico può assumere una carica all’interno di un Ets?

In linea generale, per i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di esercizio della propria attività abbiano esercitato poteri autoritativi (cioè rilascio di licenze, rilascio di titoli autorizzativi) o negoziali (stipula di contratti), vige il divieto a ricoprire, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto lavorativo, cariche all’interno del soggetto privato destinatario di eventuali provvedimenti emanati dallo stesso dipendente per conto della pubblica amministrazione (divieto di pantouflage). Tuttavia, sulla base degli orientamenti di prassi (come quello Anac del 17 gennaio 2023), l’ex dipendente pubblico potrebbe ricoprire una carica all’interno dell’ente di carattere privato solo nel caso in cui il provvedimento emanato non abbia inciso sull’Ets stesso o se il medesimo soggetto non abbia esercitato nel corso degli ultimi tre anni di servizio alcun tipo di potere autoritativo o negoziale indirizzato all’ente stesso.

4 In un’associazione che riceve contributi pubblici può il sindaco entrare nel board di amministrazione?

Sì, ma a condizione che non si superi il parametro previsto dall’articolo 63, comma 1 del Dlgs 267/2000. La disposizione vieta a soggetti pubblici di rivestire cariche all’interno di un ente che riceve una sovvenzione, nel caso in cui la parte facoltativa superi nell’anno il 10% del totale delle entrate dell’ente. In tal senso, in linea con le indicazioni fornite dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno nel parere del 4 luglio 2006, nel caso in cui i contributi percepiti dall’ente non superino il plafond del 10%, il sindaco potrà ricoprire una carica all’interno dell’Ets.

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