Terzo settore, Regioni al palo sulle agevolazioni Irap **** Il nuovo Fisco in aiuto alle attività di interesse generale

Articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore del 23 febbraio 2023

Terzo settore, Regioni al palo sulle agevolazioni Irap

Per gli enti del Terzo settore (Ets) agevolazione Irap a singhiozzo in base alle scelte delle singole Regioni. Un quadro, quello che emerge dall’analisi del trattamento Irap, che a seguito della definitiva operatività del Registro unico meriterebbe una maggiore omogeneità per garantire anche agli Ets un graduale passaggio delle agevolazioni previste oggi in massima parte a favore delle Onlus.

Occorre considerare che il Codice del terzo settore, Dlgs 117/2017 (Cts), lascia la facoltà a Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere per tutti gli Ets, ad eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria, l’esenzione o la riduzione dall’Irap con un minor aggravio di spesa per il mondo del Terzo settore (articolo 82, comma 8).

Una previsione normativa che, seppur già in vigore, fa ancora fatica a decollare se si analizzano i dati pubblicati sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze. Ad oggi delle venti Regioni italiane solo la Valle d’Aosta si è adeguata in maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 82 del Cts prevedendo un’esenzione Irap per gli Ets senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Discorso diverso, invece, per la Regione Piemonte che si adegua solo parzialmente alle novità della Riforma prevedendo aliquote agevolate per le sole cooperative sociali (1.90%), per i centri di servizio di volontariato (3.00%) e per le Onlus diverse da quelle che svolgono attività di assistenza educativa sociale e sanitaria (2.90%) per le quali, invece, è prevista l’esenzione Irap.

La Provincia autonoma di Bolzano prevede, invece, l’esenzione per le sole organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e le organizzazioni iscritte nei precedenti registri includendo, quindi, anche le Onlus ma non le cooperative sociali e le imprese sociali (escluse quelle in forma societaria). Nessuna aliquota agevolata Irap per gli Ets (incluse le Onlus ancora iscritte nella relativa Anagrafe) viene prevista, invece, dalla Regione Calabria che prevede anche per tali enti l’assoggettamento ad aliquota ordinaria pari al 4.82%.

Un quadro non del tutto rassicurante quello che viene fotografato dallo stesso Mef, che evidenzia non solo come tra le diverse Regioni vi siano evidenti differenze di aliquote agevolate (si passa dalla Regione Campania che per Onlus e coop prevede il 4.40% all’Umbria che prevede rispettivamente un’aliquota del 2,98% per le prime e 1,50 per le seconde) ma anche la necessità di rivedere il trattamento Irap per gli Ets e per tutte le realtà del mondo non profit in generale. Ancora oggi manca, infatti, una disposizione in grado di evitare che gli enti del Terzo settore subiscano una pressione fiscale più onerosa di quella incombente su enti e società commerciali. Per questi ultimi, infatti, il valore della produzione netta è determinato ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997, con ammissione in deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato (articolo 11). Le realtà del Terzo settore, invece, versano l’Irap relativa all’attività istituzionale con una base imponibile formata sostanzialmente dal costo del lavoro (cosiddetto sistema retributivo) che, in buona parte, è riferito a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In questo senso, al fine di alleggerire il carico tributario per le attività di interesse collettivo, già a suo tempo erano state avanzate alcune proposte di modifica, tra queste quelle del Forum del terzo settore, per una rivisitazione dei meccanismi di calcolo dell’Irap.

*****

Il nuovo Fisco in aiuto alle attività di interesse generale

Occhi puntati sul graduale superamento dell’Irap come occasione per fornire alcune risposte da tempo attese dal mondo non profit. Una volontà che sembra emergere dalle prime indiscrezioni sulla delega fiscale e che potrebbe essere un’opportunità anche rivedere i meccanismi di applicazione del tributo per gli enti non commerciali e gli Ets. A oggi per tali enti, infatti, è prevista una duplice modalità di tassazione (articolo 10) a seconda che l’ente svolga attività esclusivamente non commerciale o commerciale.

Nel primo caso, la base imponibile sarà determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente («metodo retributivo»). Nel caso di attività commerciali, invece, il valore della produzione netta, è determinato con il metodo ordinario previsto per società ed enti commerciali, prevedendo tra l’altro una deduzione integrale del costo del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Una modalità che necessita di un coordinamento normativo anche con i nuovi criteri di non commercialità fissati dall’articolo 79 del Cts che potrebbero portare a riqualificare attività sinora considerate commerciali come non commerciali. Con la conseguenza gli Ets calcolerebbero la base imponibile Irap per talune attività di interesse generale non più con il metodo «commerciale», ma con quello retributivo perdendo, così, la deduzione del costo del lavoro e, dunque vedendo significativamente accresciuto l’importo dell’Irap da versare.

In questo senso, quindi, appare quanto mai opportuno provare a ridisegnare le modalità di calcolo della base imponibile Irap per gli Ets. Diverse le soluzioni ipotizzabili. La prima potrebbe essere quella di dedurre il costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base imponibile Irap secondo il metodo retributivo (articolo 11, comma 4 octies, del Dlgs 446/1997). La seconda, non conveniente per tutti gli Ets, potrebbe invece prevedere in forma opzionale l’applicazione del metodo di calcolo «commerciale» Irap a tutte le attività svolte dagli enti, incluse quelle non commerciali, come declinate dall’articolo 79 del Cts. Fa da sfondo a tale ipotesi anche quella di verificare se nella logica del superamento dell’Irap con possibile sostituzione delle entrate attraverso addizionali Ires, non si possa considerare lo speciale status degli enti del terzo settore che, con particolare riferimento alle attività statutarie, perseguono un obiettivo di interesse generale. Uno scenario, insomma, ancora tutto da costruire che potrà permettere di coordinare le modalità applicative dell’Irap con il nuovo quadro fiscale del terzo settore che attende oggi il definitivo via libera della UE.

Condividi l'articolo