1.Trasporto sanitario a Odv: la Asl può saltare la gara.
2.Trasporto malati e feriti, esenzione Iva per gli Ets non commerciali

Trasporto sanitario a Odv: la Asl può saltare la gara
Trasporto sanitario di emergenza e urgenza: la modalità di assegnazione del servizio rientra nella discrezionalità delle Asl. Un principio, questo, che emerge dai recenti orientamenti della Giustizia amministrativa (Tar Campania 123 e 3327 del 2023) con cui ancora una volta si torna sull’esistenza o meno di un onere motivazionale «rafforzato» per l’Amministrazione che intenda affidare il servizio di trasporto sanitario d’urgenza secondo una logica concorrenziale (quindi sulla base del Codice dei contratti pubblici) o riservarne l’esercizio agli enti del Terzo settore seguendo le regole previste dal Dlgs 117/2017 (Cts).
Prima di addentrarci nei dettagli, però, bisogna ricordare che l’articolo 57 del Codice del Terzo settore consente alla pubblica Amministrazione di affidare questi servizi in convenzione alle organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte da almeno sei mesi nel Registro, aderenti a una rete associativa nazionale e accreditate sulla base della normativa regionale.
Un unicum nel panorama normativo che, come specificato dalle stesse linee guida in tema di amministrazione condivisa (Dm 72/2021), legittima l’affidamento diretto alle Odv per la natura del servizio reso in un’ottica di contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
L’articolo 57 del Codice del terzo settore trova fondamento nella normativa e nella giurisprudenza europea sull’affidamento diretto, che consente agli Stati membri di escludere dalla disciplina sui contratti pubblici alcuni servizi specifici, forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, tra cui proprio il trasporto sanitario di emergenza e urgenza (direttiva 2014/24/Ue, n 28 e articolo 10, lettera h).
È in questo contesto che la giurisprudenza amministrativa torna a discutere sulla necessità di motivare l’assegnazione – con modalità semplificate o meno – del trasporto sanitario d’urgenza.
Interessanti gli spunti forniti dalla sentenza 3327/2023 che, richiamando un precedente orientamento (Tar Campania 2227/2021), precisa come l’affidamento diretto alle Odv non richieda la comparazione preventiva di maggior favore rispetto al mercato.
L’articolo 57 del Codice del terzo settore, infatti, dando espresso riconoscimento normativo al principio solidaristico sotteso all’affidamento ex articolo 56 (Giustizia Ue, sez. V, causa C-113/13 e sez. V, causa C-50/14), richiede all’Amministrazione la sola verifica, anche con atti e provvedimenti di carattere generale, della sussistenza delle condizioni indicate dalla norma per l’affidamento diretto, senza necessità di approfondita motivazione sul punto.
In altri termini, quindi, la scelta dell’Amministrazione, come nel caso di una Asl, di affidare il servizio di trasporto d’urgenza alle Odv senza ricorrere alle procedure ordinarie previste dal Codice degli appalti sarà legata alla sola verifica del perseguimento di obiettivi di solidarietà e finalità sociale, nel preliminare rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione (articoli 3 e 97 Costituzione, articoli 3 e seguenti legge 241/1990), che rilevano in tutte le procedure di affidamento dei servizi pubblici di interesse generale (Consiglio di Stato, 2166/2022).
Considerazioni, queste, che dovranno, però, tener conto delle recenti novità del Dlgs 3/2023 al Codice degli appalti che introduce una vera e propria clausola di salvaguardia delle forme di amministrazione condivisa, riconoscendo la prevalenza delle procedure previste per il Terzo settore.
Trasporto malati e feriti, esenzione Iva per gli Ets non commerciali
Esenti le prestazioni di trasporto malati o feriti rese dagli enti del Terzo settore non commerciali. Un regime, questo, già introdotto per le prestazioni effettuate dalle Onlus (articolo 10, comma 1, n 15, Dpr 633/1972) che, con la Riforma del Terzo settore, troverà applicazione per gli Ets non commerciali, dopo il vaglio della Commissione Europea sui nuovi regimi fiscali.
In attesa dell’autorizzazione gli enti che scelgono di iscriversi nel Runts dovranno effettuare alcune considerazioni sui possibili elementi di criticità che l’applicazione del futuro regime potrà generare.
In primo luogo, il presupposto soggettivo Iva, un profilo sul quale bisognerà prestare attenzione in quanto il numero 15, dell’articolo 10, prescrive l’esenzione per le operazioni rese dagli Ets non commerciali e le imprese autorizzate.
Una formulazione, questa, che richiede all’ente di verificare la propria natura sulla base dei criteri fissati dall’articolo 79 del Codice del Terzo settore che determina i meccanismi per stabilire la natura non commerciale dell’ente.
In altri termini, la valutazione della natura dell’attività (attraverso il meccanismo di raffronto tra entrate e costi) e la prevalenza o meno delle entrate derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali diventeranno determinati non solo per comprendere il regime dell’ente per le imposte dirette, ma anche sul fronte Iva.
L’Ets che non soddisfi i predetti requisiti, per le prestazioni di trasporto malati/feriti, si troverà a dover applicare il regime ordinario Iva, a meno che non disponga delle necessarie autorizzazioni, ovvero sia in possesso di un provvedimento da parte dell’ente pubblico competente ad appurare l’effettiva idoneità dell’impresa appaltatrice allo svolgimento del servizio di trasporto di persone malate o ferite (risposta 114/E, 2000).
Emergerà, per effetto, la necessità di avvalorare una lettura della locuzione di «impresa autorizzata» in senso sostanziale, facendo cioè leva sulla presenza di un’autorizzazione piuttosto che sulla forma giuridica del soggetto che rende la prestazione.
Quanto alla verifica dei presupposti oggettivi, occorrerà far riferimento alle precisazioni dell’agenzia delle Entrate secondo cui la tipologia di veicolo utilizzato è sostanzialmente irrilevante.
Il termine «veicoli», a cui fa rinvio la norma, consente di ricomprendere qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato, purché equipaggiato per il trasporto di malati e feriti. Non solo ambulanze, quindi, ma anche eli-ambulanze e moto-ambulanze.
Esclusi, invece, dall’ambito applicativo dell’esenzione gli interventi concernenti il trasporto di sangue, plasma e loro derivati, antidoti e farmaci vari e il trasporto di organi (risposta 83/E, 2006).
Rilevanza decisiva assume, quindi, lo scopo del servizio. La messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo personale beneficia dell’esenzione nel solo caso in cui l’attività sia esclusivamente destinata al trasporto di malati e feriti e, in particolare, in caso di soccorso medico extraospedaliero a seguito di incidenti o di qualunque evento o patologia che comporti il rischio di sopravvivenza del singolo e della collettività.
Con la conseguenza che rientreranno nell’esenzione il trasporto primario, cioè il trasferimento del paziente dal luogo dell’evento al presidio ospedaliero più idoneo o quello secondario riservato a pazienti critici.